Radiogiurisprudenza | Il diritto all'antenna | Note a una sentenza della Cassazione |
Diritto
L'interessantissimo articolo che segue è tratto dalla Rivista "Giurisprudenza Italiana ".
E' stato scritto da Elio Bergamo, figlio di Francesco Bergamo, IOZF
E' la nota ad una Sentenza della Cassazione che il Dottor Bergamo, che collabora a questa rivista, ha pubblicato sul numero di aprile della stessa.
E' quanto di più aggiornato sia oggi disponibile sul Diritto all'antenna e può essere di estrema utilità per quei colleghi che abbiano problemi in questo delicato momento.
Grazie di tutto a Francesco e a suo figlio.
Testo riprodotto da "Giurisprudenza Italiana" di aprile 1999.
Cassazione Civile, II Sezione, 5 giugno 1998, n.5517 - Baldassarre Presidente - Elefante Relatore - Leo PM. (concl. per il rig.). - Obbialero (avv. Trincheri) - Espositivo (avv. Ummarino).
Comunione e condominio - Condominio negli edifici - Radioamatore -Tetto dell'edificio - Installazione dell'antenna - Divieto - Illegittimità (C.c. art. 1102).
Né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso dei tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso. (1)
Omissis - L'impugnata sentenza ha spiegato perché non ricorrevano gli estremi dello "spoglio", dato che l'installazione dell'antenna ricetrasmittente sul tetto da parte dell'Esposito era stata attuata senza privare gli altri (condomini) compossessori, e quindi l'Obbialero, dei godimento dei tetto e senza impedire allo stesso (e agli altri condomini) l'esercizio dei concorrente potere di fatto precedentemente esercitato sul tetto medesimo. Invero, in tema di compossesso ricorre l'ipotesi dello spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore (preteso spoliatore) abbia esorbitato dai limiti dei compossesso ovvero abbia comportato apprensione esclusiva dei bene con mutamento dell'originario compossesso (Cass., 2 dicembre 1994, n.10363; 28 gennaio 1985 n.432). Pertanto con riguardo all'utilizzazione dei tetto, effettuata da un compossessore mediante installazione di antenna ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) dei compossesso, denunciabile con azione di reintegrazione o manutenzione, postuta il riscontro e l'accertamento che l'indicata utilizzazione ecceda i limiti segnati dalla concorrente facoltà degli altri compossessori traducendosi in un impedimento totale o parziale ad un analogo uso da parte di costoro.
2.2 - Anche il secondo motivo è infondato. Il richiamo dell'art.1372 c.c. è dei tutto inconferente perché, con riguardo a edificio in condominio, ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l'assemblea dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso dei tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (Cass., 3 agosto 1990, n.7825).
3.3. Il terzo motivo non ha pregio. In tema di edificio in condominio, posto che il partecipante alla comunione può usare della cosa comune (art.1102 c.c.) per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità più intensa rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore, a condizione che si verifichi in concreto che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle dei tetto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare dei tetto stesso analogo uso particolare. Nel caso specifico è stato accertato, mediante c.t.u., che l'installazione dell'antenna non ha alterato la destinazione dei tetto né privato gli altri condomini della facoltà di installare sul tetto analoghe antenne ricetrasmittenti. Omissis.
Il diritto all'antenna
1) Premessa
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ribadisce il principio per cui ogni condomino ha il diritto di installare l'antenna sul tetto comune, dando, tuttavia, rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale, una diversa motivazione.
Si riconduce infatti la soluzione adottata nell'ambito delle norme regolanti la comunione. In particolare si afferma che:
• |
l'installazione di una antenna ricetrasmittente sul tetto dell'edificio, effettuata senza privare agli altri condomini compossessori dei godimento dei tetto e senza impedire agli stessi l'esercizio dei concorrente potere di fatto sul tetto medesimo, esclude la configurabilità di uno spoglio (o turbativa) dei compossesso, denunciabile con l'azione di reintegrazione o manutenzione (1); |
• |
né l'assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l'installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all'uso dei tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso (2); |
• |
in tema di edificio di condominio, posto che il partecipante può usare della cosa comune (art.1102 c.c.) per un suo fine particolare, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di essa, e di non impedire l'altrui pari uso, è da ritenere consentita l'installazione di un'antenna ricetrasmittente sul tetto comune da parte di un singolo condomino radioamatore (3) a condizione che si verifichi in concreto, che per le dimensioni dell'antenna in rapporto a quelle del tetto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non ne escluda per gli altri la possibilità di fare dei tetto stesso analogo uso particolare. La Suprema Corte non considera, peraltro, né le leggi speciali vigenti in materia, dalle quali si possono trarre precise indicazioni sul diritto all'antenna, né l'evoluzione giurisprudenziale che c'è stata in materia. E' opportuno pertanto, ai fini di un corretto inquadramento della sentenza che si annota, vedere quale sia l'attuale stato normativo, nonché l'evoluzione giurisprudenziale, con la precisazione che con il termine "aereo" si farà riferimento a quella parte integrante di un impianto televisivo o radiofonico o ricetrasmittente che è l'antenna. |
2) La normativa
La prima legge speciale emanata in materia, e tuttora in vigore, è la L. 6 maggio 1940, n.554 (Disciplina per l'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche) che recita:
all'art.1 |
"I proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà, di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, ..." |
all'art.2 |
"Le installazioni ... devono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art.78 dei R.D. 3 agosto 1928, n.2295. Esse non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arredare danni alla proprietà medesima o a terzi"; |
all’art.3 |
"Il proprietario ha sempre facoltà di fare nel suo stabile qualunque lavoro od innovazione ancorché ciò importi la rimozione od il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna indennità all'utente dell'aereo stesso. Egli in tal caso dovrà avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a propria cura e spese alla rimozione od al diverso collocamento dell'aereo"; |
all'art.5 |
"Coloro che non intendono più servirsi dell'aereo esterno sia per rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni della proprietà. La rinunzia anzidetta non sarà necessaria quando l'aereo venga utilizzato da altro utente"; |
all'art.11 |
"Le contestazioni derivanti dall'installazione di aerei esterni, ai sensi dell'art.1 e dei 1° comma dell'art.2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento definitivo dei Ministero delle Telecomunicazioni. All’autorità giudiziaria spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del 2° comma dell'art.2 e di stabilire l’indennità da corrispondersi al proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva limitazione dei libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa". |
Viene poi in considerazione il D.PR. 29 marzo 1973, n.156 (T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) che:
all'art.231 |
prevede la possibilità di ricorso all'esproprio per acquisire gli immobili necessari agli impianti di telecomunicazione ed opere accessorie esercitati dallo Stato o da concessionari, per il riconosciuto carattere di pubblica utilità degli stessi, e per quelli di uso esclusivamente privato se dichiarati di pubblica utilità con decreto ministeriale; |
all'art.232 |
recita "Negli impianti di telecomunicazione di cui al precedente art.231, 1° comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso dei proprietario sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto. Ii proprietario od il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini. I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà dei personale esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità"; |
all'art.233 |
si prevede l'imposizione di servitù coattiva, con indennità, per il passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate all'art.231 c.c.; |
all'art.237 |
2° comma, recita: "Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione ancorché essa importi la rimozione o diversa collocazione degli impianti, dei fili e di cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva in ogni caso l'applicazione dell'art.45 della L. 23 giugno 1865, n.2359"; |
all'art.397 |
recita: "I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne destinate alla ricezione dei servizi di radio diffusione appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso. Le antenne non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'art.232, nonché il 2° comma dell'art.237. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate con decreto dei Ministro delle Poste e Telecomunicazioni. Il regolamento può prevedere i casi in cui le disposizioni di cui al presente articolo si applichino in favore dei concessionari dei servizi radioelettrici ad uso privato. In tale ipotesi è dovuta al proprietario un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria". |
Queste sono le norme fondamentali in materia che delineano il diritto di aereo esterno per l'abitante, a qualunque titolo, dello stabile o appartamento; tuttavia sono ancora oggetto di contrasto la natura di tale facoltà, la sua titolarità ed il suo contenuto. La S.C. ha avuto, infatti, modo di pronunciarsi più volte sull'argomento, modificando, talvolta, anche radicalmente, i suoi orientamenti.
3) primi orientamenti giurisprudenziali
La prima decisione risale al 1960 (Cass., 4 maggio 1960, n.1005, in Mass., 1960, 1005, e per la motivazione in Foro It., 1961,I,850, ed in Giust.Civ, 1960,I,1122; conf. Trib. Roma, 18 ottobre 1964, in Rep.Giur.It. 1965, voce "Radiocomunicazioni", nn. 8-10) ove si ribadì il divieto, stabilito dalla legge n. 554/1940, per i proprietari di opporsi alla installazione nella loro proprietà di antenne destinate al funzionamento di apparecchi appartenenti a condomini o inquilini; inoltre si precisò che il rapporto nascente da tale speciale limitazione al diritto di proprietà potesse essere equiparato a quello delle tipiche servitù coattive.
Tale orientamento fu modificato nel 1971 (Cass., 8 luglio 1971, n.2169, in Giur.It. 1974,I,1,507, con nota di Annunziata, Brevi note sul diritto alla installazione di antenne televisive (4) quando si stabilì che il diritto previsto dall'art. 1 legge n.554/1940, non ha natura reale di servitù, ma ha natura personale, cosicché il titolare può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o di diventare utente (radio) televisivo.
Da questa precisazione scaturiscono importanti conseguenze, ed in particolare:
• |
trattandosi di diritto personale (di godimento), e non di diritto reale, esso deve essere fatto valere e tutelato dai singoli proprietari delle antenne installate sulle parti comuni (terrazzo, lastrico solare) e non dall'amministratore, che difetta in questo caso di legittimazione attiva e passiva (salva naturalmente l'ipotesi di conferimento di poteri ad hoc da parte degli interessati: Cass., 8 luglio 1991, n.2160, in Mass., 1991, 2160); |
• |
se fatto valere dal singolo proprietario di impianto, abitante a solo titolo di locazione, egli non dovrà chiamare in causa il suo locatore per agire contro il condominio, affiancandosi il diritto all'antenna a quelli che scaturiscono dal contratto di locazione; |
• |
l'installazione di aereo su parti comuni non costituisce innovazione, ma legittimo uso della cosa comune, e perciò non occorre l'autorizzazione dell'assemblea condominiale prevista per le innovazioni; tale facoltà può esercitarsi anche contro esplicito divieto dei regolamento condominiale, laddove la maggioranza non provveda, all'installazione di antenna televisiva centralizzata, o alla sua modifica per la ricezione di ulteriori possibili trasmissioni, anche se diverse dai servizi esercitati dallo Stato o dai suoi concessionari (Pret. Roma 15 novembre 1978, inedita; Id. Frosinone, 25 luglio 1958, in Rep.Foro.It., 1959, voce "Radiotelevisione", n.8; App. Roma, 29 aprile 1957, ibid., voce cit., n.4, inedite sul Rep.Giur.It.). |
Resta fermo, ovviamente il limite di cui all'art.1102 c.c., per cui il condomino con diritto d'aereo non dovrà turbare la sfera dei diritto degli altri in ordine al concreto godimento della cosa comune oltreché rispetto alla possibilità di avvalersi di una pari facoltà (5).
Tale limite, però, si dovrà comunque coniugare e coordinare con l'art.2 della legge n. 554/1940 e l'art.232, 3° comma, dei D.P.R. n.156/1973. Precisata pertanto la natura dei diritto d'aereo, la giurisprudenza si è poi occupata dei limiti di tale diritto prevedendo che questi operano nei confronti dei soli proprietari obbligati, non subendo tale diritto nessun altro limite che non sia quello degli interessi generali, di modo che le installazioni devono essere eseguite in conformità delle norme tecniche dettate dall'art.78 R.D. n.2295/1923 (Cass., 30 novembre 1980, non massimata). Viene così delineato un diritto d'aereo esterno, per l'abitante di uno stabile che sia o diventi anche proprietario di impianto, che comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per la messa in opera dell'antenna, compreso il diritto di accedere temporaneamente all'appartamento di un condomino (6), né tale limitazione dei diritto di proprietà è subordinata all'esistenza di condizioni di necessità o di particolare utilità (7), purché, naturalmente, gravi sullo stabile in cui il proprietario dell'aereo abita (8). Per eventuali contestazioni sul diritto all'installazione, cioè qualora il diritto dell'utente sia contestato o non sia soddisfatto) (9), la competenza sarà dei giudice ordinario, spettando al ministro solo le questioni relative all'osservanza delle norme tecniche sull'installazione delle antenne radio e televisive (Cass. n.1005/60, cit.).
4) La giurisprudenza dopo la sentenza n. 202 dei 1976 della Corte costituzionale
In un siffatto quadro giurisprudenziale si inserisce nel 1976 una pronuncia della Corte costituzionale (Corte cost., 28 luglio 1976, n.202, in Giur.It., 1976,I,1,12) che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2,45, della legge n.103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale) ha consentito a tutti i cittadini l'esercizio concreto dei diritto alla manifestazione dei proprio pensiero (art.21 Cost.) .con ogni mezzo di diffusione.
Si apre così la possibilità di riferire agli articoli della legge n.554/1940 e dei D.P.R. n.156/1973 non solo agli impianti di ricezione-radioaudizione ed alle utenze di impianti di telecomunicazione esercitati dallo Stato e/o dai concessionari, ma anche a quelle di radiodiffusione e trasmissione in generale. A conferma, segue, immediatamente una sentenza della Cassazione a Sezioni unite (10) che afferma la più ampia facoltà, per il titolare dell'utenza radiofonica e televisiva, di installare sulla proprietà altrui e sulle parti comuni dell'edificio, antenne destinate non solo alla ricezione televisiva, ma anche "al funzionamento di apparati radioriceventi e
trasmittenti da amatore" applicando analogicamente l'art.1 della legge n.554/1940, relativa alla disciplina dell'uso degli aerei esterni per le audizioni radiofoniche, alle antenne destinate alla ricezione televisiva e degli impianti radioamatoriali (tale posizione soggettiva non viene qualificata né come servitù né come diritto personale di godimento, bensì come vero e proprio diritto soggettivo perfetto).
Conformi si mostrano numerose Corti di merito:
• |
la Pret. Roma, 20 giugno 1979, in Giur.It., 1981,I,2,212, con nota di Vincenzi, statuisce che il diritto di aereo esterno, connesso dall'art.1 legge n. 554/1940 e dall'art.232 dei D.P.R. n.156/1973 alla proprietà di apparecchi radiofonici, deve analogicamente estendersi "agli impianti od antenne destinate ad irradiare trasmissioni via etere"; |
• |
la Corte d'appello di Roma, 21 maggio 1980, inedita, ritiene applicabile analogicamente la disciplina dell'uso degli aerei esterni per le comunicazioni radiofoniche alle antenne di apparecchi oltreché televisivi, anche radioriceventi e ricetrasmittenti per radioamatori (11); |
• |
il Trib. Roma in due pronunce, 13 ottobre e 27 ottobre dei 1980, in Rep.Giur. It., 1981, voce "Radiocomunicazioni", nn.63-64, e per la motivazione in Foro It., 1981,I,3007, riconosce ad una emittente privata la facoltà di installare, senza autorizzazione dei condominio, in applicazione estensiva dell'art.1 legge n.554/1940, sempreché non si impedisca il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, sulle parti comuni dello stabile, antenne, non diverse per forma da quelle riceventi, "anche per la diffusione" radiofonica e televisiva di notizie pubblicitarie a pagamento (12); |
• |
Pret. Milano, 11 febbraio 1980, Trib. Milano, 3 marzo 1980, Pret. Monza, 12 - 15 luglio 1980, Trib. Monza, 20 maggio 1986, App. Milano, 7 maggio 1991, Trib. Monza, 30 aprile 1992, tutte inedite sul Rep.Giur.It., per il quale l'installazione da parte di un soggetto di manufatto nell'immobile di sua proprietà esclusiva non può costituire violazione dei diritto dei proprietario dei fondo confinante, rimanendo nella sfera dei giuridicamente indifferente il peggioramento dell'aspetto esteriore dei fondo o della veduta che dallo stesso si gode per effetto della presenza dei manufatto stesso. |
A conferma di questa chiara evoluzione estensiva della giurisprudenza giunge nel 1983 una pronuncia della Cassazione (13) che, in sede di precisazione della natura dei diritto di antenna, negando l'inquadramento sia tra le servitù, sia tra gli stessi diritti personali di obbligazione per l'asserita mancanza dei requisito della patrimonialità richiesta per qualsiasi obbligazione (argomentando dal fatto che al diritto d'antenna non corrisponde un diritto d'indennità per il proprietario d'immobile) lo qualifica come "facoltà - compresa nell’amplissimo diritto primario riconosciuto dall'art.21 della Costituzione alla libera manifestazione dei pensiero attraverso qualsiasi mezzo di diffusione spettante ad ogni cittadino, sia come soggetto attivo della manifestazione stessa (diritto alla diffusione), che come destinatario della manifestazione dei pensiero altrui (diritto all'informazione) - attinente all'esercizio dei diritto stesso, per l'aspetto riguardante il diritto all'informazione mediante radio e televisione e dei quale costituisce un mezzo di attuazione... Trattasi perciò di un dovere legale speciale non inquadrabile nella categoria delle obbligazioni ex lege la cui osservanza non deve però comportare a carico dei soggetto tenuto una menomazione apprezzabile dei diritto di proprietà" (14).
La S.C., infatti, decidendo una questione relativa alla possibilità di installazione d'antenna di apparecchio amatoriale, supera l'ostacolo costituito dall'articolo 397 dei D.P.R. n.156/1973 (inesistenza di un tale diritto fino all'emanazione della riserva di regolamento prevista da tale norma), sia stabilendo che il diritto alla manifestazione via etere dei pensiero comprende quello di installare l'antenna necessaria a diffonderlo (15), sia ribadendo la legittimità della applicazione analogica della disciplina vigente per le antenne riceventi a quelle trasmittenti.
Ovviamente, si precisa, tale diritto è circoscritto dallo stesso limite previsto per gli apparecchi di ricezione, d'inesistenza di qualsiasi menomazione, escluse quelle non apprezzabili, al normale godimento dell'immobile da parte dei proprietario o degli altri condomini.
Si apre così la strada al pieno riconoscimento, già in parte effettuato, dei diritto d'aereo dei privati cittadini nella sua più ampia accezione.
Arriva, infatti, puntualmente nel 1988 una decisione dei Consiglio di Stato (Cons. di Stato, 20 ottobre 1988, n.594, inedita sul Rep.Giur.It.) (16) ove si stabilisce che:
• |
l'autorizzazione al l'installazione di stazione ed antenne radioelettriche ad uso privato spetta esclusivamente all'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni; |
• |
le antenne radiantistiche non incidendo, agli effetti delle leggi urbanistiche, sulla trasformazione dei territorio, possono essere liberamente installate senza alcuna autorizzazione comunale. |
In relazione a quest'ultimo punto, è bene esaminare il problema se i manufatti relativi all'installazione dell'antenna (tralicci, antenna, ...) siano o meno soggetti al regime della concessione edilizia.
Risposta positiva diedero nel 1982 il T.A.R. Veneto (21 giugno 1982, n.503) e nel 1980 il T.A.R. Piemonte (22 luglio 1980, n.652), inedite sul Rep.Giur.It., per cui anche se l'installazione di antenne è tra i privati proprietari un diritto soggettivo, il relativo esercizio nei confronti dei Comune andava sottoposto ai poteri preventivi e repressivi dei Sindaco, secondo le leggi urbanistiche.
Tale soluzione tuttavia non è accoglibile in quanto, anche alla luce della detta pronuncia dei Consiglio di Stato, non è considerata "costruzione" l'installazione di antenna, salvo naturalmente il caso che il materiale di cui sia composto il manufatto, realizzato sopra o sotto il suolo, quale che sia la sua destinazione e la tecnica posta in essere, diano all'oggetto caratteristiche tecniche di stabilità ed immobilità (App. Napoli, 17 febbraio 1958, inedita sul Rep.Giur.It.), con conseguente applicazione anche delle norme sulle distanze legali.
5) I più recenti orientamenti giurisprudenziali
All'orientamento della sentenza della Cassazione dei 1976, invece si rifà Cass., 24 marzo 1994, n.2862, in Mass., 1994, 247, e per la motivazione in Corriere Giur., 1994,9, connota di DeTilla, che, ignorando peraltro l'esistenza della sentenza dei 1983, configura a favore del titolare dell'utenza radiofonica o televisiva, un vero e proprio diritto soggettivo perfetto.
Peraltro tale diritto è condizionato solo nei confronti dell'interesse generale, talché l'installazione dev'essere eseguita in conformità con le norme contenute nell'art.78 dei R.D. n.2295/1928, ma non mai nei confronti dei proprietari obbligati, rispetto ai quali la legge si limita ad imporre al titolare dei diritto di impianto che tali installazioni non debbano impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né recare danni alla proprietà medesima (17).
E proprio sotto un profilo più strettamente dei diritto di proprietà, come si è visto in apertura, si colloca la sentenza in commento.
Tuttavia tutte le sentenze finora riportate non hanno mai considerato la natura pubblica dell'attività svolta dai radioamatori. Questi infatti hanno il dovere nei casi di calamità naturale o di situazioni di pubblica emergenza di consentire l'uso gratuito dei loro impianti in sostituzione di quelli normali, interrotti a causa degli eventi, o di effettuare, sempre gratuitamente, le comunicazioni di servizio delle amministrazioni o inerenti alle operazioni di soccorso o ricerca di persone e cose (D.M. 27 marzo 1974, c.d. Decr.Togni; art. 11 D.P.R. n.156/1973). E’ vero che tale servizio di pubblica utilità è solo potenziale, tuttavia ciò non esclude che esso possa concorrere a rafforzare il diritto all'antenna per i radioamatori.
Non si applicano ai radioamatori le norme sulle radiazioni non ionizzanti e sulla certificazione di idoneità delle antenne (legge reg. Veneto n. 29/1993 e legge n.46/1990, salva però la necessità di garantire una reale applicazione della norma CEI 81/1 sulla protezione delle strutture contro i fulmini), né le disposizioni sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. 12 novembre 1996, n.614, art.2, n.3).
In materia di radiotelecomunicazioni si vedano anche: il D.P.R. 19 settembre 1997, n.318, regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni, ed il D.P.R. 10 luglio 1995, n.391, regolamento recante norme sulla radiodiffusione sonora in onde corte verso l'estero.
- - - - - - - - - - - - -
Articolo di Elio Bergamo - da RADIORIVISTA 11/99 Elio Bergamo da pag. 85 a pag. 89 (vedi www.ari.it)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'Art
Passaggio Cavi Esterni.
L'Art. 232, Comma 2 del DPR 29 Marzo 1973 n. 156 riveste una notevole importanza perché stabilisce sostanzialmente la possibilità, per ciascun condomino o inquilino, di utilizzare parti comuni dello stabile per appoggiare antenne, sostegni e far passare condutture. Per quanto riguarda il problema molto importante del passaggio dei cavi bisogna evidenziare la possibilità di poter "sfruttare" addirittura aree di proprietà esclusiva di altri condomini, nel caso ciò si renda necessario ad esempio perché le condutture, già esistenti per la TV terrestre, sono sature. Il condominio non può neppure opporsi al passaggio dei cavi all'esterno dell'edificio, se il loro fissaggio è effettuato a regola d'arte e non arreca pregiudizio all'estetica complessiva dell'edificio.